– Il 33enne era stato condannato dal gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a 600 euro di ammenda: per la Suprema Corte resta corretta la valutazione sulla pericolosità dell’oggetto
– Accolto parzialmente il ricorso dell’avvocato Luca Di Caprio: mancava la motivazione sulle attenuanti generiche e sulla non menzione della condanna. Il fascicolo torna al Tribunale
Maddaloni (Redazione) – Quarantasei centimetri di ferro custoditi all’interno di un’automobile e una spiegazione apparentemente ordinaria: «Mi serviva per sistemare la staccionata di casa». Il piede di porco rinvenuto durante un controllo è finito invece al centro di una vicenda giudiziaria arrivata fino alla Corte di Cassazione.
Protagonista un 33enne di Maddaloni, condannato dal gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al pagamento di 600 euro di ammenda per il porto di un oggetto ritenuto utilizzabile come arma impropria.
L’episodio risale al 14 ottobre 2024.
Durante un controllo, l’uomo venne trovato in automobile con un bastone di ferro lungo 46 centimetri.
Agli operanti avrebbe spiegato di avere con sé l’attrezzo perché necessario per alcuni lavori alla staccionata della propria abitazione.
Una giustificazione che non è stata ritenuta sufficiente a escludere la contestazione.
La vicenda è successivamente approdata davanti alla Suprema Corte attraverso il ricorso presentato dall’avvocato Luca Di Caprio.
Sul punto relativo alla presenza dell’oggetto e alla sua potenziale pericolosità, i giudici di legittimità non avrebbero ravvisato elementi tali da mettere in discussione la valutazione compiuta dal gup, che aveva preso in considerazione anche la spiegazione fornita dall’imputato.
La questione decisiva si è spostata, invece, sul trattamento sanzionatorio e sulla motivazione della sentenza.
La difesa aveva infatti avanzato diverse richieste, tra le quali il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e dei benefici previsti dalla legge.
Secondo quanto rilevato in Cassazione, su alcuni di questi aspetti la decisione del giudice non sarebbe stata accompagnata da una motivazione adeguata.
Il gup aveva riconosciuto la lieve entità del fatto, ma non avrebbe poi spiegato compiutamente le ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna.
Ed è proprio su questo passaggio che la pronuncia non ha superato il vaglio della Suprema Corte.
La Cassazione ha quindi disposto l’annullamento parziale della sentenza, limitatamente alle questioni riguardanti le attenuanti generiche e la richiesta di non menzione.
Non si tratta, dunque, di un annullamento integrale della decisione né di una pronuncia che cancella automaticamente la responsabilità accertata nei precedenti passaggi processuali.
Il fascicolo dovrà tornare davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché venga nuovamente esaminata la parte della decisione interessata dall’annullamento.
Una vicenda nata da un oggetto di uso comune ma potenzialmente offensivo finisce così per sollevare una questione strettamente giuridica: non soltanto cosa venga deciso da un giudice, ma anche come quella decisione venga motivata.
Ed è su questo principio che la Cassazione ha imposto un nuovo passaggio davanti al Tribunale: anche di fronte a un fatto considerato di modesta entità, la risposta della giustizia deve spiegare fino in fondo le ragioni delle proprie scelte.

